Risposte a Domande
Frequenti

Risposte a domande frequenti sul mondo della Manutenzione degli ascensori

Normativa: adempimenti del proprietario dell'edificio per la messa in esercizio di un nuovo ascensore.

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 12)”

  1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s) è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
  2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 4 -bis , comma 2 , del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
    a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
    b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
    c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
    d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 4 -bis , comma 2 , del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
    e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico ;
    f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
    2 -bis . Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il limite di sessanta giorni, la documentazione di cui al comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.
  3. L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 12

  1. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc) , il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
  2. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 12)

  1. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
  2. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro funzioni.”

“(D.P.R. 23/2017 art. 4 -bis Obblighi degli installatori)

  1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
  2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 6 -bis . Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.
  3. L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.
  4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.
  5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.
  6. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
  7. Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
  8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso ’ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
  9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 15)

  1. Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s), a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.”

Normativa: la manutenzione di ascensori e montacarichi.

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 15)

  1. Il manutentore provvede alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.
  2. Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell’impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a :
    a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
    b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
    c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
  3. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s), e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
    a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
    b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
    c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
    d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’art. 16.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 15)

  1. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
  2. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
  3. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 13)

  1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s), provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
    a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
    b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
    c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;
    d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII ;
    e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE)n.765/2008.
  2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
  3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni.
  4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto.
  5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell’amministrazione che dispone il fermo dell’impianto.
  6. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 14)

  1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fi no alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’art. 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
    determinato l’esito negativo della verifica. Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l’esito negativo della precedente verifica.
  2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc) , la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’art. 13, comma 1.
  4. Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
  5. Nell’ipotesi prevista dall’art. 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.”

“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 16)

  1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all’art. 4 -bis , comma 2 , del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto.
  2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all’art. 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
  3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
    a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
    b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
    c) numero di matricola;
    d) portata complessiva in chilogrammi;
    e) se del caso, numero massimo di persone.”