“(D.P.R. 23/2017 – modifiche al D.P.R. 162/1999 Capo II Art. 12)”
- La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s) è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
- La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 4 -bis , comma 2 , del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 4 -bis , comma 2 , del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico ;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
2 -bis . Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il limite di sessanta giorni, la documentazione di cui al comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto. - L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.”